Registro n. 89 carta 12v.
Il contratto, rogato il 31 luglio 1599, dopo aver richiamato i precedenti atti relativi alla lunga contesa tra Massa e Montignoso, che perdurerarà in realtà ancora a lungo, stabilisce gli accordi di divisione del terreno boschivo e paludoso con falaschi alla Marina tra i rappresentanti delle Comunità di Montignoso e Massa.
Nella prima carta si legge:
«In nomine D[omi]ni Amen Anno Nativitatis eiusdem millesimo quingentesimo nonagesimo nono inditione duodecima die vero trigesima prima ex ultima mensis july stylo lucano.
Conciona che per causa et occasione di una sentenza e lodo dato e data, per terminazioni di confini tra la Comunità et huomini di Montignoso stato dell’Ill[ustrissi]ma et Exc[ellentissi]ma Repubblica di Lucca da una e la com[unità] et huomini di Massa di Lunigiana, stato dell’Ill[ustrissi[mo eet Exc[ellentissi]mo sig. Principe di detto luogo di Massa dall’altra parte rog[…] per G. Lorenzo Sievi] not[ar]o pub[lic]o di Lucca e G. Ludovico d’Alessandro not[ar]o pub[lic]o di Massa sotto il di 20 nove[m]bre 1538 e per altre sentenze e lodi date per avanti fra [supradette] parti siano nate differenze e controversie pretendendosi per essa com[uni]tà et huomini di Massa, per occasione di [supradette] sentenze e lodi che dichiarano che il comunale posto in marina deva essere fra esse com[uni]tà ad uso comune di pascolare e boscheggiare e come nel d[etto] lodo de 1538 nel cap[itolo]. Item declaramus nel versicolo che comincia et quicquid è per loro lecito e permesso segare e tagliare falaschi in d[etto] luogo ad loro beneplacito si come parimente di poter tagliare et asportare le stipe et altri legnami del med[esi]mo luogo e quella com[uni]tà et huomini di montignoso che la ragione e facoltà concenduta come sopra alla Com[uni[tà et huomini di Massa per il detto […]»
Ed ecco che, nel documento riprodotto, alla presenza di Pier Antonio Castagnino, notaio publico di Massa e Dario Ciomei, notaio pubblico di Lucca, per le parti di Montignoso, si definiscono i primi termini dell’accordo, con una decisione tanto saggia quanto elementare, dal sapore salomonico:
«Che del luogo e luoghi dove nascono e fanno i falaschi nel […] comunale si debbano per tutto agosto prossimo fare due parti eguali in questo modo cioè che si veda prima, se le com[uni]tà suddette di possono concordare fra loro di fare et assegnare l’una all’altra respectivamente dette due parti, e non succedendo, si metta a sorte quale delle due com[uni]tà debba fare le dette due parti e quella a cui non toccherà la sorte di fare le parti debba eleggere quale di esse parti più li piacerà da servire da divisione per anni cinque prossimi … »